Guida · art. 130 Codice Privacy

Proporre il tuo software alle aziende, nel rispetto delle regole.

Chi sviluppa software spesso trova clienti come può: un’email a info@, un messaggio su LinkedIn, una lista comprata. In Italia molte di queste strade richiedono il consenso del destinatario, anche quando il destinatario è un’azienda. Questa guida riassume cosa dicono l’art. 130 del Codice Privacy, il GDPR e le linee guida del Garante, canale per canale, e propone un modello di lettera per il primo contatto. È una sintesi divulgativa, non una consulenza legale: per casi specifici rivolgiti a un professionista.

Le regole in breve

Per un primo contatto commerciale con un’azienda che non ti conosce:

  • Email, PEC, SMS, WhatsApp e altri messaggi elettronici: solo con il consenso del destinatario. Vale anche per gli indirizzi aziendali trovati sul sito o in elenchi pubblici.
  • Eccezione per i tuoi clienti: puoi scrivere via email a chi ti ha già comprato qualcosa, per prodotti o servizi simili, se non si è opposto («soft spam»).
  • Telefonata con una persona che parla: ammessa verso numeri non iscritti al Registro pubblico delle opposizioni.
  • Lettera cartacea: ammessa, con la possibilità per il destinatario di opporsi, salvo che l’indirizzo venga da un elenco telefonico pubblico e sia iscritto al Registro.
  • LinkedIn e altri social: i messaggi promozionali privati a chi non ti ha dato il consenso sono considerati illeciti dalle linee guida del Garante.
  • In ogni caso: dici chi sei, da dove hai preso i dati e come non ricevere altri contatti, e rispetti subito chi si oppone.

Cosa dice la legge

L’art. 130 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) regola le comunicazioni commerciali. Il comma 1 e il comma 2 chiedono il consenso per le chiamate automatiche, la posta elettronica, il fax, gli SMS e i messaggi di altro tipo. Il comma 3 rinvia, per gli altri mezzi, alle regole generali; il comma 3-bis permette il telemarketing con operatore e la posta cartacea verso chi non si è iscritto al Registro pubblico delle opposizioni. Il comma 4 introduce l’eccezione per i clienti.

Il GDPR aggiunge le regole generali: una base giuridica per trattare i dati (per il contatto commerciale di solito il legittimo interesse, art. 6.1.f), l’informativa quando i dati non li hai avuti dall’interessato (art. 14) e il diritto di opporsi al marketing, che va sempre rispettato (art. 21).

Le linee guida del Garante del 4 luglio 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam spiegano come queste regole si applicano in pratica, anche ai dati trovati su Internet e sui social.

Email: anche info@ chiede il consenso

È l’errore più comune. Secondo le linee guida del Garante (punto 2.5), il fatto che un indirizzo sia pubblicato, su un sito aziendale, in un registro pubblico o in un elenco, non permette di usarlo per comunicazioni promozionali senza consenso. Comprare una lista non cambia le cose: chi la vende non può trasferirti un consenso dato a lui.

Gli indirizzi aziendali che contengono il nome di una persona (mario.rossi@azienda.it) sono dati personali a tutti gli effetti (punto 2.2). Le persone giuridiche hanno meno strumenti per reclamare al Garante, ma le regole sull’invio valgono lo stesso e il Garante può intervenire d’ufficio.

L’eccezione è il «soft spam» (art. 130, comma 4): puoi usare l’email che un cliente ti ha dato in occasione di una vendita per proporgli prodotti o servizi simili, se lo hai informato e non si è opposto. Una PEC è posta elettronica: valgono le stesse regole.

Telefono: prima il Registro delle opposizioni

La telefonata con un operatore, cioè tu che chiami e parli, è ammessa verso i numeri che non risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni. Dal 27 luglio 2022 il Registro comprende anche i cellulari e i numeri non presenti negli elenchi.

Prima di una campagna di chiamate si consulta il Registro tramite il servizio ufficiale; l’esito ha una validità limitata nel tempo, quindi la verifica va ripetuta per le chiamate successive. Le chiamate automatiche, senza operatore, richiedono invece il consenso.

Durante la telefonata ti presenti, spieghi perché chiami e, se la persona non vuole essere ricontattata, lo registri e non richiami.

Lettera cartacea: il canale più tranquillo

La posta cartacea non rientra fra i mezzi automatizzati del comma 1: si può usare per proporre i tuoi servizi a un’azienda, senza consenso preventivo, purché il destinatario possa opporsi. Il Registro delle opposizioni copre anche gli indirizzi postali, ma solo quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici: se l’indirizzo viene da lì, va controllato.

Una lettera ben fatta è anche efficace: arriva a chi decide, si legge con calma e può contenere un link o un QR verso una pagina preparata per quell’azienda. Deve dire chi sei, perché scrivi, da dove hai preso l’indirizzo e come non ricevere altro.

LinkedIn e social: zona da trattare con prudenza

Le linee guida del Garante (punto 6.1) considerano illecito inviare messaggi promozionali privati agli utenti di un social network usando i dati del loro profilo, senza un consenso specifico. Essere «fan» o «follower» di una pagina può bastare solo se dal contesto il consenso risulta inequivocabile. Nel 2017 il Garante ha sanzionato una società che aveva usato per email promozionali i contatti raccolti da LinkedIn e Facebook, ricordando che il marketing non è la finalità per cui ci si iscrive a un social.

In pratica su LinkedIn conviene farsi trovare, più che scrivere a freddo: un profilo chiaro, contenuti utili, una richiesta di collegamento senza proposta commerciale. La proposta vera falla con una lettera o una telefonata, oppure quando è la persona a scriverti o a chiederti informazioni.

Cosa scrivere in un primo contatto

Che sia lettera o telefonata, un primo contatto corretto contiene sempre:

  • chi sei: nome, attività, recapiti, partita IVA;
  • perché scrivi proprio a loro, con un riferimento concreto alla loro attività;
  • da dove hai preso i dati (per esempio il sito aziendale o gli open data degli appalti pubblici);
  • come non ricevere altri contatti, con un modo semplice: un indirizzo email, un link, un numero;
  • dove leggere l’informativa privacy completa.

Un modello di lettera per il primo contatto

Da adattare: le parti tra parentesi quadre vanno compilate. Il testo in fondo è l’informativa breve che rende la lettera conforme all’art. 14 del GDPR; l’informativa completa va pubblicata sul tuo sito.

[Tua attività] · [indirizzo] · P.IVA [numero] · [telefono] · [email]

Spett.le [Ragione sociale]
alla c.a. del titolare
[Indirizzo]

Oggetto: [il problema concreto, in poche parole]

Buongiorno,
sono [nome], sviluppo software per aziende come la vostra. Guardando [il vostro sito / l’appalto pubblicato su ANAC / …] ho notato che [segnale concreto]. Per un’azienda di [settore] ho già realizzato [software], che [risultato in una riga].

Se vi interessa, ho preparato una pagina che mostra come funzionerebbe per voi:
[link o QR]

Possiamo sentirci dieci minuti al telefono? Mi trovate al [numero].

Cordiali saluti,
[Nome e cognome]

—
Privacy: ho trovato il vostro indirizzo su [fonte pubblica]. Titolare del trattamento è [nome], che usa questi dati per proporvi i propri servizi (legittimo interesse, art. 6.1.f GDPR) e li conserva per [durata]. Potete chiedere accesso, rettifica o cancellazione e opporvi a ulteriori contatti scrivendo a [email]. Informativa completa: [indirizzo della pagina].

Cosa si rischia

Le violazioni delle regole sul marketing e delle basi giuridiche possono portare a sanzioni del Garante fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo (art. 83.5 GDPR), oltre al danno di reputazione: una segnalazione da parte di un’azienda contattata è il modo più comune in cui un’ispezione comincia. Il rischio maggiore viene dagli invii di massa via email o messaggio senza consenso.

Come lo applica DeviL

DeviL è costruito attorno a queste regole: blocca email e WhatsApp verso chi non ha dato il consenso o non ha un rapporto in essere, su LinkedIn prepara solo la nota per la richiesta di collegamento, verifica il Registro delle opposizioni prima delle telefonate, prepara lettere con l’informativa breve e registra le opposizioni in modo permanente. Se un contatto fuori regola l’hai già fatto, puoi registrarlo lo stesso, con una conferma esplicita: resta nello storico segnato come tale. Non decide al posto tuo, ma ti evita gli errori più comuni.

Fonti

I testi ufficiali da cui è tratta questa guida.

Domande frequenti

Posso mandare un’email a info@ di un’azienda per proporre il mio software?

Non senza il suo consenso. Per le comunicazioni commerciali via email il Codice Privacy chiede il consenso del destinatario anche quando l’indirizzo è aziendale e pubblicato sul sito (art. 130 e linee guida del Garante del 4 luglio 2013, punto 2.5). Per il primo contatto usa la lettera o il telefono.

Vale anche se scrivo da azienda ad azienda (B2B)?

Sì. L’art. 130 parla di contraenti e utenti, non solo di consumatori. Le aziende hanno meno strumenti per reclamare al Garante, ma la regola sull’invio è la stessa, e gli indirizzi con il nome di una persona sono dati personali a tutti gli effetti.

Posso comprare una lista di contatti già «consensati»?

Solo se il consenso è stato dato in modo specifico anche per comunicazioni da parte tua, ed è documentato. Un consenso generico raccolto da chi vende la lista di solito non basta: in caso di controllo devi dimostrarlo tu.

Posso scrivere su LinkedIn a una persona che non conosco?

Un messaggio promozionale privato senza consenso è considerato illecito dalle linee guida del Garante (punto 6.1). Una richiesta di collegamento senza proposta commerciale è un’altra cosa; la proposta conviene farla per lettera, al telefono o quando è la persona a chiederla.

Serve l’informativa privacy anche in una lettera cartacea?

Sì: se i dati non li hai avuti dall’interessato, l’art. 14 del GDPR chiede di dire chi sei, da dove vengono, perché li usi e come opporsi. Basta un paragrafo breve in fondo alla lettera con il rimando all’informativa completa sul tuo sito.

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